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Sta creando un po’ di apprensione, nel mondo del risparmio gestito, il nuovo regolamento sulla gestione del risparmio emanato dalla Banca d’Italia a metà febbraio riguardante l’aggiornamento al Regolamento sulla gestione collettiva del Risparmio.

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Il provvedimento, datato 16/02/2021 giunge all’esito di una consultazione emanata lo scorso luglio ed interviene su diverse tematiche, riguardanti in massima parte gli OICR, ovvero i fondi comuni di investimento.

Facciamo qui una sintesi dei più importanti aspetti interessati da questo provvedimento, cercando anche di capire meglio quale impatto possano avere e quindi cercando di dare una giusta misura all’allarme procurato nel settore.

Vediamo nel dettaglio i provvedimenti chiave del nuovo regolamento sulla gestione del risparmio

Commissioni di sottoscrizione

In primo luogo, il provvedimento di modifica in parola chiarisce la possibilità del pagamento differito e graduale delle commissioni di sottoscrizione. In merito a questo punto, l’Autorità ha chiarito che il pagamento delle commissioni di sottoscrizione può avvenire anche in modo differito rispetto al momento dell’investimento inziale da parte del sottoscrittore.

Infatti, sino ad oggi, le commissioni di ingresso – ove e se previste e/o applicate – venivano pagate dal risparmiatore all’atto dell’investimento in un dato comparto. Il pagamento, di fatto avveniva decurtando l’importo investito una tantum in misura pari alla percentuale prevista per la commissione. Così, ipotizzando un investimento nel fondo XYZ di 10.000 euro con una commissione di sottoscrizione pari al 3%, l’importo netto investito sarebbe stato di 9.700 euro, poiché 300 sarebbero state trattenute dalla casa di gestione a titolo di fee di ingresso.

Ora, è data facoltà – e quindi non un obbligo – al gestore del fondo di prelevare tale commissione gradualmente, in un arco temporale predefinito, e a valere sulle commissioni di gestione relative alle quote sottoscritte.

Vi sono ovviamente alcuni criteri, che dovranno essere chiaramente specificati nel regolamento del fondo e che sono:

  • indicazione chiara e precisa dell’ammontare della commissione (che dovrà essere espresso in termini assoluti o in percentuale della somma investita), le modalità, i termini e il periodo di prelievo della stessa;
  • chiara disciplina del caso in cui il sottoscrittore decida di chiedere il rimborso delle proprie quote prima della fine del periodo di prelievo, anche a valere sul rimborso delle quote;
  • definizione chiara del periodo di prelievo della commissione di sottoscrizione differita che non potrà essere superiore all’orizzonte temporale del fondo.

Pertanto, come specificato dal regolatore stesso, la disposizione non prescrive una modalità specifica e obbligatoria per il recupero delle commissioni di sottoscrizione differite, lasciando al gestore la facoltà di identificare la modalità di prelievo più opportuna che, tuttavia, dovrà essere dettagliata in modo chiaro e preciso nel regolamento di gestione per garantire ex ante all’investitore di prenderne visione e comprendere in modo chiaro l’effettivo costo del servizio di gestione.

Altra importante novità, introdotta da questo nuovo provvedimento, è la precisa facoltà conferita al gestore di sospendere, in “circostanze eccezionali di mercato” il diritto al rimborso degli investitori negli OICR italiani aperti. Dove sta la ratio di tutto questo?

Sospensione dei rimborsi

Secondo il regolatore, la sospensione temporanea del diritto al rimborso delle quote di un fondo è concessa a fronte del fatto che per particolari eventi di mercato potrebbero verificarsi richieste di rimborso che per la loro entità richiederebbero smobilizzi tali da poter arrecare pregiudizio all’interesse dei partecipanti.

Questa “formula” in realtà era già presente in un precedente provvedimento, ma oggi viene integrata con una seconda ipotesi – quindi alternativa a quella già presente – che consente alla SGR di sospendere per un periodo non superiore a quindici giorni il diritto di rimborso delle quote, nel caso in cui vengano presentate nello stesso giorno richieste di rimborso o di switch di importo cumulato superiore a non meno del 5% del valore complessivo del Fondo e che, in relazione all’andamento dei mercati, richiedano smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti.

Anche in questo caso sia di fronte ad una facoltà, e non un obbligo, per cui è plausibile immaginare che ogni casa di gestione si comporterà in maniera differente, a seconda dei casi. Ad ogni buon conto, nel provvedimento di Banca d’Italia è specificato che la durata complessiva delle sospensioni del diritto al rimborso (riconducibili al medesimo evento di natura eccezionale), non può mai essere superiore ad un mese.

Infatti, su questo punto, Banca d’Italia chiarisce che la SGR può avvalersi di detta facoltà in più occasioni consecutive che siano riconducibili al medesimo evento eccezionale, la cui durata massima complessiva non può superare il periodo di un mese, conteggiando a tali fini solo i giorni delle sospensioni riconducibili alla medesima circostanza eccezionale e non anche gli eventuali intervalli di tempo, tra queste sospensioni, nei quali i rimborsi sono ripristinati.

Anche in questo caso, come per le commissioni di ingresso differite, è responsabilità dei gestori individuare e precisare nel regolamento del fondo i casi di natura eccezionale nei quali è possibile sospendere il diritto al rimborso delle quote. Una bella gatta da pelare per le case di gestione, tanto che – giustamente – diversi operatori hanno lamentato l’eccessiva genericità della motivazione rispetto all’andamento dei mercati.

Insomma, di fatto per entrambe le modifiche si è scaricato il barile sulle case di gestione. Ora, ragioniamo sul fatto che è stata conferita una facoltà al gestore, che potrebbe anche non esercitarla. Ciò significa che potrebbe anche essere che tutto rimanga come prima e cioè che ove previste le commissioni siano pagate una tantum all’ingresso in un comparto e che la sospensione del rimborso delle quote rimanga eventuale e attuata solo in base alla c.d. “formulazione 1” che era già presente, come detto poco sopra.

In merito alle commissioni, ci siamo permessi di sondare alcune fonti di mercato, e ci è stato riferito che tendenzialmente nulla cambierà in merito alla politica di costi, nel senso che le commissioni di ingresso continueranno a non essere applicate dagli intermediari che già non le applicavano. Naturalmente non hanno potuto esprimersi in merito al secondo aspetto, anche perché non cade in capo a loro tale eventualità.

Cosa ne possiamo concludere?

Dal nostro punto di vista, nonostante il potenziale impatto di queste modifiche regolamentari, crediamo che non cambierà molto rispetto a prima, e che quindi il timore – del tutto giustificato – dei professionisti del risparmio gestito possa ridimensionarsi un po’.

Come detto, tanto per iniziare, il regolatore ha concesso delle facoltà e quindi non è peregrino pensare che ogni casa di gestione deciderà in autonomia come agire. Non è quindi escluso che molte di esse mantengano inalterato il loro modus operandi.

Per cui, ove le commissioni di ingresso erano già previste ciò che potrebbe cambiare non è l’importo pagato dal risparmiatore, ma eventualmente solo la modalità del pagamento. Cioè, tornando all’esempio di prima, i 300 euro di commissione di sottoscrizione sarebbero spalmati su un certo arco temporale anziché essere prelevati in unica soluzione all’ingresso nel fondo. Ma sempre 300 euro, alla fine, il risparmiatore avrà pagati in unica soluzione all’ingresso nel fondo. Ed è indubbio, comunque, che saranno premiati – a prescindere e come già accade oggi – gli intermediari che hanno deciso a monte di non far pagare le commissioni di ingresso ai propri clienti.

Infine, in merito alla sospensione temporanea dei rimborsi di quote la responsabilità declinata alle SGR è tale e tanta che, onestamente, non sappiamo quanti davvero avranno voglia di regolamentare nei prospetti informativi tutte le possibili casistiche, per altro offrendo il fianco a potenziali controversie.

Buon Circoloinvestitori.it

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Dr.Massimo Gotta laureato in Scienze Politiche e in Giurisprudenza è uno dei più apprezzati analisti finanziari italiani e tra i fondatori del Circolo degli Investitori. Ha alle spalle una lunga carriera professionale nel mondo bancario e finanziario: è stato docente per l’Università degli Studi di Torino e la Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino, il gruppo bancario Mediobanca, infine Banca Sella come responsabile Ufficio Titoli e Borsino ed in seguito Gestore di patrimoni presso la struttura Private Banking. Massimo Gotta è un apprezzato opinionista per diversi media finanziari tra cui Repubblica.it, LombardReport.com, Il Valore, Class CNBC. E’ coautore con Walter Demaria di “Investire in obbligazioni”, Trading Library, 2013 ed autore di diversi altri libri tra cui “Il meglio dell’analisi tecnica in Metastock”, Experta, (2006).

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